Come sapere se un jammer è per uso militare o per la polizia?

jammer

Il recente aumento delle tensioni geopolitiche e l’evoluzione del panorama della sicurezza internazionale hanno portato a un rinnovato interesse per il controllo del commercio di armi. In questo contesto, la normativa italiana sui materiali di armamento gioca un ruolo cruciale nel garantire la sicurezza nazionale e il rispetto degli obblighi internazionali. Questo articolo si propone di fornire una panoramica completa sulla Legge 9 luglio 1990, n. 185, che disciplina l’esportazione, l’importazione e il transito dei materiali di armamento in Italia, con particolare attenzione all’inclusione dei jammer in questa definizione e alle modalità per distinguere tra jammer per uso militare e jammer per le forze di polizia.

Contenuto

Quadro normativo italiano

La Legge 9 luglio 1990, n. 185, introduce nuove norme sul controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento. Questa legge, fondamentale per la regolamentazione del commercio di armi in Italia, si fonda sui principi di ripudio della guerra sanciti dalla Costituzione italiana e sugli impegni internazionali assunti dall’Italia in materia di non proliferazione e di rispetto dei diritti umani .  

In linea con questi principi, la legge 185/90 stabilisce che l’esportazione, l’importazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l’intermediazione dei materiali di armamento, così come la cessione delle relative licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva, sono soggetti ad autorizzazioni e controlli da parte dello Stato . È importante sottolineare che la legge è stata oggetto di modifiche e integrazioni nel corso degli anni, al fine di adattarla all’evoluzione del contesto internazionale e alle nuove tecnologie .  

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Un ruolo centrale nel controllo di queste operazioni è svolto dall’Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento (UAMA), istituita presso il Ministero degli affari esteri . La UAMA è responsabile di garantire il rispetto della legge 185/90 e di rilasciare le autorizzazioni necessarie per le operazioni di commercio di armi.  

jammer militare

La legge prevede inoltre l’istituzione del Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD), con il compito di stabilire gli indirizzi generali per l’applicazione della legge 185/90 e le direttive generali per i trasferimenti di materiali di armamento .  

Esenzioni e casi specifici

La legge 185/90 prevede alcune esenzioni dalla sua applicazione, tra cui:

  • Le esportazioni temporanee effettuate direttamente dallo Stato per la realizzazione di programmi di armamento ed equipaggiamento delle forze armate e di polizia .  
  • Il transito di materiali tra Stati membri della NATO, a condizione che non vengano invocate deroghe agli articoli VI, XI, XII, XIII e XIV della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato del Nord Atlantico .  
  • Il transito di materiali di armamento attraverso il territorio italiano per transazioni commerciali all’estero da parte di non residenti .  

Inoltre, la legge disciplina alcuni casi specifici, come:

  • Il trasferimento di materiali di armamento all’interno dell’Unione Europea, che è soggetto ad autorizzazione preventiva e può essere effettuato solo da imprese iscritte nel registro nazionale delle imprese .  
  • La reimportazione o riesportazione temporanea di materiali per riparazioni o manutenzione, che è soggetta ad autorizzazione .  
  • La restituzione di materiali ai costruttori per difetti o inidoneità, che è soggetta ad autorizzazione .  
  • La fornitura di materiali di armamento sviluppati o prodotti sulla base di programmi congiunti, che è consentita alle imprese dei Paesi partecipanti al programma, previa autorizzazione .  
  • Il trasferimento intangibile di materiali di armamento, come la trasmissione di software o tecnologia attraverso mezzi elettronici, che è anch’esso soggetto alla legge .  
  • L’ingresso o il transito di materiali di armamento attraverso l’Italia che sono stati autorizzati da un altro Stato membro dell’UE, per i quali non è richiesta ulteriore autorizzazione, salvo per motivi di pubblica sicurezza o ordine pubblico .  
  • Il commercio di armi comuni da sparo e relative munizioni destinate a enti governativi o forze armate o di polizia, che è consentito alle imprese iscritte nel Registro nazionale delle imprese e in possesso di regolare licenza rilasciata dalla Questura competente .  

Divieti all’esportazione, importazione e transito

La legge 185/90 stabilisce anche una serie di divieti all’esportazione, importazione e transito di materiali di armamento. In particolare, sono vietate le operazioni che:

Cooperazione internazionale

La normativa europea prevede un generale principio di cooperazione e di scambio di informazioni tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri dell’UE in materia di trasferimento di materiali di armamento . Questo principio è fondamentale per garantire un controllo efficace del commercio di armi a livello europeo e per prevenire la proliferazione di armi. L’Italia, in linea con questo principio, collabora attivamente con gli altri Stati membri dell’UE e partecipa a iniziative internazionali come il Wassenaar Arrangement per promuovere la trasparenza e la responsabilità nel commercio di armi.  

Definizione di “materiali di armamento”

La legge 185/90 fornisce una definizione precisa di “materiali di armamento”: si tratta di quei materiali che, per requisiti o caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono tali da considerarsi costruiti per un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia .  

La legge classifica i materiali di armamento in diverse categorie, come illustrato nella seguente tabella:

CategoriaDescrizione
Armi nucleari, biologiche e chimiche
Armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento
Bombe, torpedini, mine, razzi, missili e siluri
Carri e veicoli appositamente costruiti…(https://www.all4shooters.com/it/tiro/legge/materiali-d-armamento-focus-sulla-legge-9-luglio-1990-n-185/) costruiti per…(https://www.all4shooters.com/it/tiro/legge/materiali-d-armamento-focus-sulla-legge-9-luglio-1990-n-185/) uso militare

Ai fini dell’esportazione e del transito, sono considerati materiali di armamento anche i disegni, gli schemi e ogni tipo di documentazione e informazione necessari alla fabbricazione, all’utilizzo e alla manutenzione dei materiali di armamento .  

I Jammer come materiali di armamento

Considerando la definizione di “materiali di armamento” e la classificazione prevista dalla legge 185/90, è possibile includere i jammer nella categoria dei “sistemi o apparati elettronici appositamente costruiti per uso militare” . I jammer sono dispositivi elettronici che possono essere utilizzati per interferire con le comunicazioni, i radar e altri sistemi elettronici, e quindi possono avere un impiego in ambito militare o di sicurezza .  

Tuttavia, è fondamentale sottolineare che il criterio di “prevalente uso” gioca un ruolo determinante nella classificazione di un jammer come materiale di armamento . Non tutti i jammer sono necessariamente soggetti alla normativa sul controllo dei materiali di armamento: solo quelli appositamente costruiti per un uso prevalentemente militare o di corpi armati o di polizia rientrano in questa definizione. Questo criterio consente di evitare un’eccessiva regolamentazione di dispositivi con legittime applicazioni civili.  

La mancanza di una chiara definizione legale tra beni a duplice uso e beni militari può creare ambiguità e sfide per il controllo delle esportazioni . È quindi necessario disporre di linee guida chiare per garantire la conformità alla normativa e prevenire l’uso improprio di tecnologie dual-use.  

Distinguere tra Jammer per uso militare e Jammer per le forze di polizia

Distinguere tra un jammer per uso militare e un jammer per le forze di polizia può essere complesso, ma alcuni elementi possono aiutare nell’identificazione:

  • Potenza e raggio d’azione dei Jammer: i jammer militari sono generalmente più potenti e hanno un raggio d’azione maggiore, in quanto progettati per operare in scenari di guerra o di conflitto. I jammer per le forze di polizia, invece, hanno una potenza e un raggio d’azione più limitati, in quanto destinati a un uso in contesti civili o di ordine pubblico.
  • Frequenze dei Jammer: i jammer militari possono operare su un range di frequenze più ampio, per interferire con diversi tipi di sistemi di comunicazione e radar utilizzati dalle forze armate nemiche. I jammer per le forze di polizia, invece, operano su un range di frequenze più ristretto, in genere limitato alle frequenze utilizzate per le comunicazioni civili o dai dispositivi elettronici.
  • Funzionalità dei Jammer: i jammer militari possono avere funzionalità più avanzate, come l’adattamento automatico alle frequenze nemiche, la capacità di resistere a contromisure elettroniche e la possibilità di operare in modalità stealth. I jammer per le forze di polizia, invece, hanno funzionalità più basiche, in genere limitate all’inibizione di specifiche frequenze o dispositivi.
  • Resistenza e robustezza dei Jammer: i jammer militari sono progettati per resistere a condizioni ambientali estreme, come temperature elevate o basse, umidità, polvere e vibrazioni, in quanto spesso utilizzati in teatri operativi difficili. I jammer per le forze di polizia, invece, hanno una resistenza e una robustezza inferiori, in quanto destinati a un uso in contesti civili o urbani.
  • Documentazione e certificazioni dei Jammer: i jammer militari sono spesso accompagnati da documentazione che ne attesta la conformità agli standard militari e alle specifiche tecniche richieste dalle forze armate. I jammer per le forze di polizia, invece, possono avere certificazioni di conformità agli standard civili o di sicurezza, ma non necessariamente alle specifiche militari.

Procedure autorizzative per i Jammer

Le procedure per l’esportazione, importazione o transito di jammer, in quanto potenziali materiali di armamento, sono disciplinate dalla legge 185/90 e dal relativo regolamento di attuazione .  

Per esportare, importare o far transitare un jammer è necessario ottenere un’autorizzazione preventiva dal Ministero degli Affari Esteri . La valutazione della richiesta si basa su criteri di sicurezza nazionale, politica estera e rispetto degli impegni internazionali.  

La domanda di autorizzazione deve essere presentata da un soggetto iscritto nel Registro nazionale delle imprese e deve contenere informazioni dettagliate sul jammer, sulla sua destinazione d’uso e sul paese di destinazione . Il Ministero degli Affari Esteri può richiedere informazioni o documentazione aggiuntiva e può effettuare ispezioni per verificare la conformità del jammer alla normativa.  

Informazioni da includere nella domanda di autorizzazione

La domanda di autorizzazione per il trasferimento di materiali di armamento deve includere le seguenti informazioni:  

  • Descrizione del materiale di armamento e suo riferimento in conformità all’elenco di cui all’articolo 2, comma 3.
  • Quantità e valore del materiale di armamento.
  • Date del trasferimento.
  • Nome e indirizzo del fornitore e del destinatario.

Tipi di autorizzazione

La legge 185/90 prevede diversi tipi di autorizzazione per il trasferimento di materiali di armamento, tra cui:  

  • Autorizzazione globale di trasferimento: rilasciata per il trasferimento di specifici materiali di armamento, senza limitazioni di quantità e valore, a destinatari autorizzati situati in uno o più Stati membri dell’UE.
  • Autorizzazione individuale: rilasciata per il trasferimento di una specifica quantità e per uno specifico valore di determinati materiali di armamento a uno specifico destinatario.

Obblighi dei fornitori

I fornitori di materiali di armamento sono tenuti a informare i destinatari circa i termini e le condizioni dell’autorizzazione di trasferimento, comprese le eventuali limitazioni relative all’impiego finale o all’esportazione dei prodotti .  

Obblighi delle imprese esportatrici

Le imprese esportatrici devono acquisire da vettori e spedizionieri informazioni sulle modalità di trasporto e sull’itinerario relativo al materiale di armamento, nonché sulle eventuali variazioni . Inoltre, devono dimostrare di aver ottenuto le necessarie licenze di esportazione presso l’ufficio doganale competente .  

Obblighi degli istituti di credito

Tutte le transazioni bancarie relative all’esportazione, importazione e transito di materiali di armamento devono essere notificate al Ministero del tesoro .  

Iscrizione al Registro nazionale delle imprese

Solo le imprese iscritte nel Registro nazionale delle imprese possono ottenere le autorizzazioni per le operazioni di commercio di armi . Per l’iscrizione, le imprese devono fornire informazioni sulla loro affidabilità, sulla loro capacità di rispettare le restrizioni all’esportazione e un elenco dei materiali di armamento che intendono commercializzare .  

Ruolo del Ministero dell’Interno

Il Ministero dell’Interno rilascia le autorizzazioni all’esportazione e all’importazione di armi sportive e da caccia, armi e munizioni comuni da sparo e armi corte non automatiche .  

Ruolo del Ministero dell’Economia e Finanze – Agenzia delle Dogane

Il Ministero dell’Economia e Finanze – Agenzia delle Dogane autorizza l’esportazione temporanea e l’importazione di materiali appartenenti a programmi intergovernativi e esercita il controllo doganale sulla movimentazione dei materiali .  

Ruolo del Ministero per il commercio internazionale

Il Ministero per il commercio internazionale rilascia le autorizzazioni all’esportazione di materiali e tecnologie dual-use .  

Sanzioni per la violazione della normativa

La violazione della normativa sul controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento è punita con sanzioni penali e amministrative . Le pene previste dalla legge 185/90 includono la reclusione e la multa, che possono variare a seconda della gravità dell’illecito .  

In particolare, chi effettua esportazioni o transito di materiali di armamento in violazione delle condizioni di consegna indicate nella richiesta di autorizzazione può essere punito con la reclusione fino a cinque anni o con una multa .  

Inoltre, i materiali di armamento che vengono trovati senza le necessarie autorizzazioni sono confiscati .  

Utilizzo non militare di materiali derivati da armamenti

La legge 185/90 prevede la possibilità di utilizzare materiali derivati da armamenti per scopi non militari, come la tutela dell’ambiente, la protezione civile, la sanità, l’agricoltura, la ricerca scientifica e l’energia . Questa disposizione promuove la conversione a fini civili di tecnologie e materiali originariamente sviluppati per scopi militari.  

Seminari e visite su materiali classificati

Il Ministero della Difesa può autorizzare seminari, soggiorni di studio e visite di cittadini italiani e stranieri in Italia che abbiano ad oggetto materie attinenti a prodotti coperti da classifica di segretezza .  

Donazione di materiali

Il governo italiano può donare materiali non di armamento o materiali di armamento obsoleti a Paesi in via di sviluppo, Paesi partecipanti al partenariato per la pace o organizzazioni di volontariato, sotto determinate condizioni e previa autorizzazione .  

Valutazione indipendente di prodotti dual-use

È possibile ottenere una valutazione indipendente di terza parte per i prodotti dual-use destinati all’esportazione extra-UE . Questa valutazione, condotta da enti come il RINA, può aiutare le imprese a determinare la classificazione del prodotto in base alla normativa europea e a ottenere l’autorizzazione all’esportazione.  

Conclusioni

La legge 185/90 rappresenta un pilastro fondamentale per il controllo del commercio di armi in Italia. La normativa, in linea con gli standard internazionali e gli accordi come il Wassenaar Arrangement , si propone di garantire la sicurezza nazionale, il rispetto degli obblighi internazionali e la prevenzione della proliferazione di armi.  

La regolamentazione dei jammer, in quanto potenziali materiali di armamento, presenta sfide e complessità legate alla natura dual-use di questa tecnologia e all’evoluzione delle esigenze militari e di law enforcement. Il criterio di “prevalente uso” e la valutazione accurata delle caratteristiche tecniche del dispositivo sono cruciali per determinare l’applicazione della legge 185/90.

La semplificazione delle procedure per il trasferimento di materiali all’interno dell’UE, come evidenziato dalla sostituzione dell’autorizzazione con una mera comunicazione , riflette l’impegno dell’Unione Europea nel facilitare il commercio intracomunitario, pur mantenendo i necessari controlli.  

In caso di dubbi o necessità di approfondimenti, è consigliabile consultare un esperto in materia di esportazione, importazione e transito di materiali di armamento per garantire la piena conformità alla normativa.

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FAQ

1. Cosa sono i jammer?

I jammer sono dispositivi elettronici che emettono segnali radio per interferire con le comunicazioni wireless, bloccando o disturbando i segnali di dispositivi come telefoni cellulari, GPS, Wi-Fi e sistemi di allarme.

2. È legale utilizzare un jammer in Italia?

In generale, l’uso di jammer è illegale in Italia, salvo rare eccezioni. Il Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D. Lgs. n. 259/2003) vieta il possesso e l’utilizzo di dispositivi che interferiscono con le comunicazioni autorizzate. Le violazioni possono comportare sanzioni amministrative e penali, tra cui multe salate e la reclusione.

3. Quali sono le eccezioni all’uso di jammer?

Le eccezioni all’uso di jammer riguardano principalmente contesti specifici legati alla sicurezza nazionale o pubblica, come la protezione di VIP o eventi sensibili. Ad esempio, i governi possono utilizzare jammer per proteggere personalità di spicco o eventi importanti, come summit politici.

4. Quali sono le sanzioni per l’uso illegale di jammer?

L’uso illegale di jammer può comportare multe salate, pene detentive (in casi gravi) e il sequestro del dispositivo.

5. I jammer sono considerati materiali di armamento?

Sì, i jammer possono essere considerati materiali di armamento ai sensi della legge 185/90, in particolare se appositamente costruiti per un uso prevalentemente militare o di corpi armati o di polizia.  

6. Come posso esportare un jammer dall’Italia?

Per esportare un jammer dall’Italia, è necessario ottenere un’autorizzazione preventiva dal Ministero degli Affari Esteri. La domanda di autorizzazione deve essere presentata da un soggetto iscritto nel Registro nazionale delle imprese e deve contenere informazioni dettagliate sul jammer, sulla sua destinazione d’uso e sul paese di destinazione.

7. Dove posso trovare maggiori informazioni sulla normativa italiana sui materiali di armamento?

Maggiori informazioni sulla normativa italiana sui materiali di armamento sono disponibili sul sito web del Ministero degli Affari Esteri – UAMA: https://www.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/italiani-all-estero/servizi-per-le-imprese/commercio-internazionale/materiali-di-armamento/  

8. Cosa sono i beni “dual-use”?

I beni “dual-use” sono prodotti, software e tecnologie che possono avere sia un uso civile che militare. Questi beni sono soggetti a controlli all’esportazione per prevenire la proliferazione di armi.  

9. Dove posso ottenere una valutazione indipendente di un prodotto dual-use?

È possibile ottenere una valutazione indipendente di terza parte per i prodotti dual-use destinati all’esportazione extra-UE da enti come il RINA.  

10. Quali sono le sanzioni per la violazione della normativa sul controllo dell’esportazione di materiali di armamento?

La violazione della normativa sul controllo dell’esportazione di materiali di armamento è punita con sanzioni penali e amministrative, tra cui la reclusione e la multa.

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Autore

  • Francesco Polimeni è un esperto riconosciuto nel campo del Technical Surveillance Counter Measures (TSCM), con oltre trent'anni di esperienza nel settore della sicurezza e del controspionaggio.

    Dopo una carriera come agente della Polizia di Stato, ha fondato Polinet S.r.l. a Roma, un'azienda leader nelle bonifiche elettroniche e nella vendita di dispositivi di sorveglianza.

    Dal 2001 è Amministratore Unico della Polinet S.r.l., tra le società leader in Italia esperte in tecnologie di Controsorveglianza e Anti Intercettazioni.

    La sua specializzazione include la bonifica di microspie in ambienti privati e professionali, nonché la rimozione di localizzatori GPS nascosti nei veicoli.

    Polimeni è anche un volto noto nei media italiani, avendo partecipato a numerose trasmissioni televisive di rilievo come "Porta a Porta" e "Matrix", dove è spesso invitato come esperto per discutere di tematiche legate alla sicurezza delle informazioni e al controspionaggio.

    La sua attività non si limita alla capitale; infatti, offre i suoi servizi di bonifica in tutta Italia, mantenendo un alto livello di riservatezza e professionalità in ogni intervento.

    Francesco Polimeni è iscritto al Ruolo Periti ed Esperti dalla C.C.I.A.A. di Roma al numero *** RM-2368 *** quale "Esperto in Sistemi di Prevenzione del Crimine".

    Competenze chiave:

    - Bonifiche elettroniche e rimozione di dispositivi di sorveglianza

    - Consulenze tecniche per la prevenzione del crimine

    - Utilizzo di tecnologie avanzate per il rilevamento di localizzatori GPS

    - Esperienza pluriennale nel settore TSCM e controspionaggio

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