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- Le prove dell’investigatore privato vediamo come usarle
- Per questa ragione, ci si può rivolgere ad un investigatore privato che, terminate le investigazioni private, scriverà un rapporto dettagliato.
- Con lo stesso provvedimento il Tribunale di Milano ha negato l’acquisizione del rapporto dell’investigatore privato prodotto in giudizio.
- Sulla questione, il nostro codice penale, all’art. 614 – che disciplina la violazione di domicilio – stabilisce il divieto di infrangere i luoghi di privata dimora contro il volere di chi ha il diritto di escluderlo.
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Le prove dell’investigatore privato vediamo come usarle
Investigatore privato le prove. Nei fatti succede molto spesso che ad un investigatore privato, un consorte si attivi al fine di predisporre elementi di prova nei confronti del coniuge da usare in una futura causa di separazione o divorzio.
Ad esempio, per documentare l’esistenza di episodi per la colpa di tradimento o altre condotte compromettenti.
Per questa ragione, ci si può rivolgere ad un investigatore privato che, terminate le investigazioni private, scriverà un rapporto dettagliato.
Da un punto di vista processuale, il valore probatorio dell’ investigatore privato le prove, appare altamente discutibile.
Secondo la giurisprudenza più rafforzata, il rapporto dell’investigatore privato non raffigurerebbe una prova delle situazione.
Nello stesso rappresentate in considerazione del fatto che i documenti scritti dall’investigatore privato dovrebbero essere valutati “scritti provenienti dal terzo”.
Come tali i documenti, costituenti una prova inconsueta, ovvero un tipo di prova non chiaramente prevista dal codice civile.
Ma comunque, ammessa in presenza di determinate condizioni.
Quanto al valore legale delle scritture provenienti da terzi, secondo una recente pronuncia del Tribunale di Milano, nell’ipotesi in cui il documento abbia un contenuto “neutrale”, lo stesso potrebbe costituire una circostanza.
Purché supportata da altri elementi probatori.
Diversamente, se avesse ad oggetto una testimonianza, sarebbe obbligatorio procedere in giudizio con l’ottenimento della prova orale. (Tribunale di Milano, IX Sezione Civile, Ordinanza 8 aprile 2013).
Con lo stesso provvedimento il Tribunale di Milano ha negato l’acquisizione del rapporto dell’investigatore privato prodotto in giudizio.
Discutendo la decisione sulla situazione che inserire nel processo dichiarazioni di terzi di natura testimoniale fattesi fuori del procedimento contravverrebbe le normative del “giusto processo”.
Ciò perchè il documento entrerebbe nel giudizio senza la discussione delle parti e la sorveglianza del Giudice.
TESTIMONIANZA ORALE – Sempre secondo il Tribunale di Milano non sarebbe idoneo, inoltre, che la prova orale approvi integralmente il contenuto del documento.
Ma sarebbe anche necessario che l’investigatore privato sia in una situazione di comunicare quegli episodi di cui è venuto a conoscenza.
Con la sua conoscenza diretta in modo chiaro, preciso e circostanziato.
VIOLAZIONE DI DOMICILIO – Ciò premesso, da un punto di vista giuridico, è reato entrare personalmente, o tramite terzi nella sfera privata del coniuge, anche se infedele, al fine di procurarsi video o registrazioni audio come prova del tradimento.
Sulla questione, il nostro codice penale, all’art. 614 – che disciplina la violazione di domicilio – stabilisce il divieto di infrangere i luoghi di privata dimora contro il volere di chi ha il diritto di escluderlo.
A tutto questo si aggiunga che l’investigatore privato che sia stato assunto dal soggetto che si immagina tradito non può prendere gli elementi di prova del tradimento presso la dimora di colui con il quale sia intrattenuta una relazione extraconiugale.
Anche nell’ipotesi in cui fosse stato da questo autorizzato ad entrare.
Questo poiché, per evitare interferenze nel proprio privato, qualunque soggetto deve essere preventivamente informato di eventuali attività in tal senso.
INTERFERENZE NELLA VITA PRIVATA – Nel caso in questione, nascondere la presenza di sconosciuti in un ambiente privato, risultando profondamente nocivo della privacy, porterebbe ad una incriminazione dell’investigatore privato.
Ai sensi dell’art. 615 del codice penale che disciplina il reato di “interferenze illecite nella vita privata”.
Anche nel presupposto in cui il proprietario dell’abitazione concedesse all’investigatore privato il proprio assenso alle riprese visive.
A fronte di quanto descritto, appare trasparente come il diritto di un coniuge di dare prova di situazioni lesive dei propri diritti trovi un limite nel rispetto del corrispondente diritto alla privacy del partner.
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