Articolo 28 Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza

Polinet Srl è abilitata alla vendita alle Forze Armate e di Polizia nazionali e straniere. Licenza ex. Art. 28 T.U.L.P.S

 

VEDI LICENZA POLINET S.R.L

 

1.    DEFINIZIONE ATTIVITA'

 

    1.1  UNIFORMI DESTINATE AD ESCLUSIVO USO DELLE FORZE DI POLIZIA

 

    Per fabbricazione di uniformi si intende il confezionamento di un qualsiasi indumento vestiario o capo di abbigliamento (giacche, pantaloni, pastrani e loro accessori, quali fregi e altri segni distintivi aventi la medesima funzione) destinate ad esclusivo uso delle forze di polizia sia d'ordinamento civile che militare e dei corpi e servizi di polizia municipale;

 

    E' richiesta l'autorizzazione anche per la detenzione per finalità lecite (riparazione, lavaggio, collezione etc) dei predetti indumenti accessori;

 

     1.2  STRUMENTI DESTINATI ALL'ARMAMENTO DEI CORPI ARMATI E DI POLIZIA.

 

    La licenza ex. art. 28 T.U.L.P.S. è ora altresì richiesta per la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la detenzione, la raccolta e la vendita di materiale di armamento destinati ai Corpi di Polizia, diversi dalle armi da fuoco e da quelli già disciplinati dal previgente art. 28 T.U.L.P.S. e dalla L. 09/07/90 n. 185 (quali ad esempio cannocchiali con visori notturni o/e puntamento laser da montare sulla canna di fucili per tiri di precisione), nonchè dagli strumenti cosidetti di "autodifesa" (ad esempio scudi e/o elmetti utilizzati dalle forze di polizia nei servizi d'ordine pubblico).

 

    Per i materiali in questione è comunque esclusa la vendita individuale;

 

    Il privato può cedere o vendere esclusivamente i predetti legittimamente detenuti o raccolti in base a licenza rilasciata ai sensi dell'art. 28 T.U.L.P.S. nei limiti ad alle condizioni stabilite al 2° comma dell'art. 10 della L. 18/04/1975 n. 110 (per versamento ai competenti organi del Ministero della Difesa, per cessione degli enti pubblici in relazione all'esercizio di attività di carattere storico o culturale, nonchè ai soggetti muniti di autorizzazione della fabbricazione dei medesimi materiali ai sensi dell'art. 28 T.U.L.P.S.).

 

    1.3   DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO

 

    Si intendono le tessere di riconoscimento, comunque denominate, che secondo i rispettivi ordinamenti valgono ad identificare gli ufficiali ed agenti di P.S. e d i P.G. nell'esercizio delle specifiche funzioni (compresi, quindi, i tesserini di identificazione del personale della polizia municipale, le tessere ferroviarie, le carte di identità, i passaporti e simili documenti, anche se contenenti l'indicazione della qualifica o grado rivestito dall'interessato). Sono esclusi i " badge" di accesso in luoghi specifici.

 

    1.4  CONTRASSEGNI DI IDENTIFICAZIONE

 

    Sono gli oggetti ed accessori idonei ad identificare i predetti pubblici ufficiali quando non vestono l'uniforme, quali le placche metalliche di riconoscimento, la sciarpa tricolore di cui all'art. 24 T.U.L.P.S., i segnali distintivi di cui all'art. 24 del regolamento di attuazione del Codice della Strada, le livree ed i contrassegni identificanti i mezzi in dotazione.

 

 2.  REGIME AUTORIZZATORIO

 

     Licenza

 

     Per svolgere le predette attività l'interessato deve essere munito di apposita licenza la cui  Autorità  competente per il rilascio è per delega permanente del Ministero dell'Interno, il Prefetto della provincia in cui è ubicato lo stabilimento o il luogo di produzione, ovvero il luogo di raccolta o detenzione.

 

3.  REQUISITI RICHIESTI

 

    3.1 REQUISITI SOGGETTIVI

 

    a)   Capacità giuridica

 

    Per ottenere la licenza è richiesta innanzitutto la capacità di obbligarsi del richiedente intestatario, cioè quella intrinseca idoneità riconosciuta dalla legge civile a contrarre direttamente obbligazioni senza necessità di assistenza o rappresentanza. Vale a dire colui che ha la maggiore età (compimento del 18° anno di età), non è interdetto (art. 414 Codice Civile), non è inabilitato (art. 415 Codice Civile), non è stato condannato in stato di interdizione legale (art. 30 Codice Penale).

 

    b)   Requisiti morali

 

    La persona intestataria della licenza e quindi preposta all'attività in oggetto, deve possedere i requisiti morali previsti dall'art. 11 T.U.L.P.S.

 

4.  ITER BUROCRATICO

 

    4.1  DOMANDA

 

    Per ottenere la licenza in esame il richiedente deve presentare istanza, in marca da bollo di € 16,00, alla Prefettura della provincia in cui sono ubicati i locali da destinare all'attività.

 

    Ai sensi degli artt. 34, 36  e 37 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., la domanda deve contenere le indicazioni relative:

 

        a) all'ubicazione dei locali di produzione dove sono detenuti i materiali; 

        b) alla specie ed il quantitativo dei materiali che si intende fabbricare o detenere;

 

    Le variazioni relative ai quantitativi debbono essere comunicate di volta in volta al Prefetto.

 

    Ai sensi dell'art. 35 del T.U.L.P.S. il titolare della licenza è obbligato a tenere un registro delle operazioni giornaliere, nel quale devono essere annotate le generalità delle persone con cui le operazioni sono compiute.

 

    Tale registro deve essere esibito a richiesta degli Ufficiali od agenti di pubblica sicurezza (art. 35 - 2° comma).  

 

    Procedimento amministrativo

 

    In riferimento alla presentazione della domanda al fine dell'ottenimento dell'atto autorizzativo e al relativo rilascio non è ammesso per legge  (D.P.R. n. 411/94) il processo semplificato del silenzio-assenso e la denuncia di inizio attività.

 

    Pertanto per iniziare l'attività si deve attendere che l'autorità competente rilasci materialmente l'atto.

 

5.  DISPOSIZIONI COLLEGATE

 

    Disposizioni legislative:

 

     -  Legislazione di base: art. 28 del T.U.L.P.S. (R.D. 18/06/1931 n. 773); art. 33, 34, 35, 36, e 37 del regolamento al T.U.L.P.S. (R.D. 06/05/1940 n. 365)

 

      - Legislazione speciale: L. 27/12/1956 n. 1423: misure di prevenzione per l'acquisto di armi e materie esplodenti; L. 02/10/1967 n. 985: disposizioni per il controllo delle armi; L. 14/08/1974 ( d.m. 07/09/1974): imposta di fabbricazione sulle armi e sulle relative munizioni; L. 18/04/1975 n. 110: norme integrative della disciplina per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi; L. 21/02/1990 n. 36 : nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati; L. 09/07/1990 n. 185: nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito di materiale di armamento; D.P.C.M. 23/02/1991 n. 94: nuove norme per il controllo dell'esportazione, importazione e transito di materiali di armamento (Reg.); d.m. 23/09/1991 esportazione, importazione e transito di materiale di armamento (elenco materiali); art. 1 ter L. 21/02/2006 n. 49; 

        - Codice Penale: artt. 53, 435, 4997 ter, 585, 679, 680, 704, 995;

 

    Altre disposizioni normative:

 

Circolare Ministero dell'Interno  del 22/05/1982 n. 10 C.N./50.4825/E/82- circolare Ministero dell'Interno del 02/02/1983 n. 10.245/12/982 (4) 6; circolare Ministero dell'Interno del 07/03/2006 n.557/PAS/3418-10100 (1)

 

Validità della licenza: Biennale

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