1. DEFINIZIONE ATTIVITA'
1.1 UNIFORMI DESTINATE AD ESCLUSIVO USO DELLE FORZE DI POLIZIA
Per fabbricazione di uniformi si intende il confezionamento di un qualsiasi indumento vestiario o capo di abbigliamento (giacche, pantaloni, pastrani e loro accessori, quali fregi e altri segni distintivi aventi la medesima funzione) destinate ad esclusivo uso delle forze di polizia sia d'ordinamento civile che militare e dei corpi e servizi di polizia municipale;
E' richiesta l'autorizzazione anche per la detenzione per finalità lecite (riparazione, lavaggio, collezione etc) dei predetti indumenti accessori;
1.2 STRUMENTI DESTINATI ALL'ARMAMENTO DEI CORPI ARMATI E DI POLIZIA.
La licenza ex. art. 28 T.U.L.P.S. è ora altresì richiesta per la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la detenzione, la raccolta e la vendita di materiale di armamento destinati ai Corpi di Polizia, diversi dalle armi da fuoco e da quelli già disciplinati dal previgente art. 28 T.U.L.P.S. e dalla L. 09/07/90 n. 185 (quali ad esempio cannocchiali con visori notturni o/e puntamento laser da montare sulla canna di fucili per tiri di precisione), nonchè dagli strumenti cosidetti di "autodifesa" (ad esempio scudi e/o elmetti utilizzati dalle forze di polizia nei servizi d'ordine pubblico).
Per i materiali in questione è comunque esclusa la vendita individuale;
Il privato può cedere o vendere esclusivamente i predetti legittimamente detenuti o raccolti in base a licenza rilasciata ai sensi dell'art. 28 T.U.L.P.S. nei limiti ad alle condizioni stabilite al 2° comma dell'art. 10 della L. 18/04/1975 n. 110 (per versamento ai competenti organi del Ministero della Difesa, per cessione degli enti pubblici in relazione all'esercizio di attività di carattere storico o culturale, nonchè ai soggetti muniti di autorizzazione della fabbricazione dei medesimi materiali ai sensi dell'art. 28 T.U.L.P.S.).
1.3 DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO
Si intendono le tessere di riconoscimento, comunque denominate, che secondo i rispettivi ordinamenti valgono ad identificare gli ufficiali ed agenti di P.S. e d i P.G. nell'esercizio delle specifiche funzioni (compresi, quindi, i tesserini di identificazione del personale della polizia municipale, le tessere ferroviarie, le carte di identità, i passaporti e simili documenti, anche se contenenti l'indicazione della qualifica o grado rivestito dall'interessato). Sono esclusi i " badge" di accesso in luoghi specifici.
1.4 CONTRASSEGNI DI IDENTIFICAZIONE
Sono gli oggetti ed accessori idonei ad identificare i predetti pubblici ufficiali quando non vestono l'uniforme, quali le placche metalliche di riconoscimento, la sciarpa tricolore di cui all'art. 24 T.U.L.P.S., i segnali distintivi di cui all'art. 24 del regolamento di attuazione del Codice della Strada, le livree ed i contrassegni identificanti i mezzi in dotazione.
2. REGIME AUTORIZZATORIO
Licenza
Per svolgere le predette attività l'interessato deve essere munito di apposita licenza la cui Autorità competente per il rilascio è per delega permanente del Ministero dell'Interno, il Prefetto della provincia in cui è ubicato lo stabilimento o il luogo di produzione, ovvero il luogo di raccolta o detenzione.
3. REQUISITI RICHIESTI
3.1 REQUISITI SOGGETTIVI
a) Capacità giuridica
Per ottenere la licenza è richiesta innanzitutto la capacità di obbligarsi del richiedente intestatario, cioè quella intrinseca idoneità riconosciuta dalla legge civile a contrarre direttamente obbligazioni senza necessità di assistenza o rappresentanza. Vale a dire colui che ha la maggiore età (compimento del 18° anno di età), non è interdetto (art. 414 Codice Civile), non è inabilitato (art. 415 Codice Civile), non è stato condannato in stato di interdizione legale (art. 30 Codice Penale).
b) Requisiti morali
La persona intestataria della licenza e quindi preposta all'attività in oggetto, deve possedere i requisiti morali previsti dall'art. 11 T.U.L.P.S.
4. ITER BUROCRATICO
4.1 DOMANDA
Per ottenere la licenza in esame il richiedente deve presentare istanza, in marca da bollo di € 16,00, alla Prefettura della provincia in cui sono ubicati i locali da destinare all'attività.
Ai sensi degli artt. 34, 36 e 37 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., la domanda deve contenere le indicazioni relative:
a) all'ubicazione dei locali di produzione dove sono detenuti i materiali;
b) alla specie ed il quantitativo dei materiali che si intende fabbricare o detenere;
Le variazioni relative ai quantitativi debbono essere comunicate di volta in volta al Prefetto.
Ai sensi dell'art. 35 del T.U.L.P.S. il titolare della licenza è obbligato a tenere un registro delle operazioni giornaliere, nel quale devono essere annotate le generalità delle persone con cui le operazioni sono compiute.
Tale registro deve essere esibito a richiesta degli Ufficiali od agenti di pubblica sicurezza (art. 35 - 2° comma).
Procedimento amministrativo
In riferimento alla presentazione della domanda al fine dell'ottenimento dell'atto autorizzativo e al relativo rilascio non è ammesso per legge (D.P.R. n. 411/94) il processo semplificato del silenzio-assenso e la denuncia di inizio attività.
Pertanto per iniziare l'attività si deve attendere che l'autorità competente rilasci materialmente l'atto.
5. DISPOSIZIONI COLLEGATE
Disposizioni legislative:
- Legislazione di base: art. 28 del T.U.L.P.S. (R.D. 18/06/1931 n. 773); art. 33, 34, 35, 36, e 37 del regolamento al T.U.L.P.S. (R.D. 06/05/1940 n. 365)
- Legislazione speciale: L. 27/12/1956 n. 1423: misure di prevenzione per l'acquisto di armi e materie esplodenti; L. 02/10/1967 n. 985: disposizioni per il controllo delle armi; L. 14/08/1974 ( d.m. 07/09/1974): imposta di fabbricazione sulle armi e sulle relative munizioni; L. 18/04/1975 n. 110: norme integrative della disciplina per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi; L. 21/02/1990 n. 36 : nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati; L. 09/07/1990 n. 185: nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito di materiale di armamento; D.P.C.M. 23/02/1991 n. 94: nuove norme per il controllo dell'esportazione, importazione e transito di materiali di armamento (Reg.); d.m. 23/09/1991 esportazione, importazione e transito di materiale di armamento (elenco materiali); art. 1 ter L. 21/02/2006 n. 49;
- Codice Penale: artt. 53, 435, 4997 ter, 585, 679, 680, 704, 995;
Altre disposizioni normative:
Circolare Ministero dell'Interno del 22/05/1982 n. 10 C.N./50.4825/E/82- circolare Ministero dell'Interno del 02/02/1983 n. 10.245/12/982 (4) 6; circolare Ministero dell'Interno del 07/03/2006 n.557/PAS/3418-10100 (1)
Validità della licenza: Biennale